Cassazione sul cambio divisa

(AGI) - Roma, 23 lug. - Chi porta una divisa sul luogo di lavoro ha diritto a ricevere una retribuzione anche per il tempo occorrente per indossarla o togliersela di dosso.

Lo stabilisce la Cassazione, confermando una sentenza della Corte d'appello di Milano con cui era stato riconosciuto il diritto alla retribuzione per i minuti passati a indossare o a togliersi di dosso la divisa aziendale ad alcuni lavoratori. Per i giudici del merito, "il tempo impiegato per la vestizione e svestizione della divisa corrispondeva all'esecuzione di un obbligo imposto dal datore di lavoro" ed era "congruo il tempo di venti minuti complessivi per le operazioni in questione, senza la detrazione dei cinque minuti di tolleranza previsti contrattualmente con la funzione di coprire i ritardi episodici".
Contro tale decisione, il datore di lavoro (una societa') aveva presentato ricorso in Cassazione, rilevando che "prima o dopo la timbratura presso lo spogliatoio il dipendente e' libero di comportarsi come crede: il tempo per vestire e svestire la divisa, sia nello spogliatoio sia nell'abitazione del lavoratore, va comunque sottratto al tempo libero". Per i giudici della sezione lavoro di 'Palazzaccio', il ricorso va rigettato: "l'adempimento di tale obbligo - si legge nella sentenza n. 20179 - deve necessariamente avvenire presso l'unita' produttiva ed e' collegato in sequenza con la timbratura del cartellino marcatempo (la vestizione deve avvenire prima della timbratura in ingresso e la svestizione e' successiva alla timbratura in uscita)".
Se, infatti, "tale operazione e' diretta dal datore di lavoro - spiegano gli 'ermellini' - che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito". (AGI)


Esercizio abusivo della professione ed obbligo di iscrizione all'albo Avv. Alessandro Cuggiani

Esercizio abusivo della professione ed obbligo di iscrizione all'albo
Avv. Alessandro Cuggiani
(Artico su Infermiere Oggi Ottobre - Dicembre 2007)

Ai sensi dell'art. 348 del codice penale (c.p.) "Chiunque abusivamente esercita una professione,per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione".
Con una recentissima sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che commette questo reato chi esercita abusivamente una professione anche se le prestazioni sono gratuite.
La Corte, infatti, con la sentenza 42790/2007 ha un principio estremamente chiaro: commette reato chi non avendone titolo esercita un'attività che non gli compete. E ciò anche se questo si verifica per un solo giorno e senza ricavo alcuno. Ai fini della configurabilita' del delitto di esercizio abusivo di una professione - spiega la Corte - "non e' necessario il compimento di una serie di atti, ma e' sufficiente il compimento di un'unica ed isolata prestazione riservata ad una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione, mentre non rileva la mancanza di scopo di lucro nell'autore o l'eventuale consenso del destinatario della prestazione, in quanto l'interesse leso, essendo di carattere pubblico, e' indisponibile".
Il principio è molto importante e occorre avere particolare sensibilità per capire che il reato si consuma, nella professione infermieristica, sia da parte di chi svolge tale attività senza essere in possesso del titolo abilitante (diploma di laurea o altro titolo equipollente ai sensi dell'art. 4, L. 26 febbraio 1999, n. 42), sia da parte di chi non sia iscritto all'albo professionale.

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Sotto quest'ultimo profilo, e cioè l'iscrizione all'albo come elemento costitutivo del reato di "esercizio abusivo della professione", occorre muovere dalla ormai sin troppo nota legge n. 43 del 2006 che all'art. 2, comma 1, stabilisce "L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario [o altro titolo equipollente-n.d.r.] rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione...". Al comma 3 dello stesso articolo stabilisce che "L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge".
Da queste norme possiamo ricavare che l'iscrizione all'albo è condizione di esercizio, ossia chi non è iscritto non può esercitare.
La norma sopra riportata deve essere letta con il profilo professionale dell'infermiere che al comma 1 dell'art. 1, così recita: "E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica".
L' "infermiere è" colui che ha conseguito il titolo abilitante ed è iscritto all'albo.
Se manca una di queste due condizioni l'infermiere "non è".
Ciò significa che l'iscrizione è condizione per lo svolgimento dell'attività in quanto forma lo "status giuridico" di infermiere.
A nostro avviso la mancanza di iscrizione all'albo da parte di un soggetto che, pur in possesso di titolo abilitante, compia atti infermieristici (o anche un solo atto) configura un'ipotesi di esercizio abusivo della professione.
Su questo punto si è espressa la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui "L'art. 348 c.p.c -...- ha natura di norma penale in bianco in quanto postula, come si evince dalla stessa formulazione del testo normativo (cfr. l'avverbio "abusivamente"), l'esistenza di altre disposizioni di legge che stabiliscano le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito -ed è quindi abusivo- l'esercizio di determinate professioni (quelle per cui occorre l'abilitazione statale); trattasi propriamente di altre disposizioni che, essendo sottintese nell'art. 348 c.p., sono integrative della norma penale ed entrano a far parte del suo contenuto quasi per incorporazione; cosicché la violazione di esse si risolve in violazione della norma incriminatrice (Cass., pen. IV, n. 198235 del 1993, in tema di esercizio abusivo della professione di ragioniere: la Corte ha stabilito che solo per lo svolgimento delle attività non comprese tra quelle previste dalle norme in materia non è prescritta l'iscrizione all'albo che, viceversa, è prescritta per lo svolgimento di tutte quelle attività menzionate dalla normativa di settore)

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Il senso di tutto il sistema di norme in materia di esercizio (lecito) della professione è fin troppo chiaro ed è l'interesse dello stato che determinate professioni che richiedono particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi sia effettivamente in possesso delle capacità tecniche e delle doti di dignità e probità necessarie a perseguire il fine ultimo che nel nostro caso è la tutela della salute come "diritto fondamentale dell'individuo" (art. 32 cost.).
In particolare se il titolo abilitante è dimostrativo delle qualità tecniche, l'iscrizione all'albo professionale tenuto dai Collegi IPASVI consente la verifica di quelle di dignità e probità altrettanto necessarie, secondo la giurisprudenza, per la realizzazione dell'interesse pubblico.
E, non secondariamente, verifica la verità del titolo abilitante quale presupposto per l'iscrizione all'albo professionale.

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In questo contesto è opportuno ricordare che il codice deontologico (formato in seno alla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI) è stato recepito da una legge dello Stato (L. 42 cit.) come elemento di valutazione della responsabilità infermieristica.

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Su queste basi ben si coglie l'importanza dell'attività del Collegio IPASVI che costantemente svolge un ruolo di verifica costante e, purtroppo anche di recente, si è trovato a dover contestare la falsità di alcuni diplomi fino a promuovere l'azione penale per il reato di esercizio abusivo della professione.

Avv. Alessandro Cuggiani


IL PARERE DEL LEGALE

Come conseguenza degli ultimi obblighi legislativi di iscrizione al Collegio di seguito viene riportata il parere di due esperti in materia:

Commento alle: "disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie, della prevenzione e delega al governo per l'istituzioni dei relativi ordini professionali"
GIANNANTONIO BARBIERI -MASTER IN DIRITTO SANITARIO-

Uno degli aspetti più rilevanti contenuti nella legge 1º febbraio 2006, n. 43 (gazzetta ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006) che, occupandosi appunto di varie "disposizioni in materia di professioni sanitarie", contempla anche la trasformazione dei Collegi in Ordini professionali e l'istituzione di nuovi Ordini per le professioni ad oggi prive.
Ma i contenuti della legge 43/2006 sono anche altri. Si tratta comunque di una legge fortemente voluta dalle professioni sanitarie e di grande rilievo per gli infermieri e per i cittadini in quanto, come ha efficacemente sostenuto Annalisa Silvestro, conferma e valorizza la centralità dei percorsi formativi accademici post-base per acquisire ulteriore professionalità e competenze per l'effettuazionedella funzione di coordinamento e di direzione, della funzione assistenziale specialistica; conferma e riconosce la fondamentale importanza per i cittadini di poter contare su professionisti preparati e capaci di cogliere trasformare in modelli organizzativi e in processi assistenziali peculiari, le innovazioni scientifiche, tecnologiche, relazionali ed organizzative.
Una legge, continuando ad usare le parole della Presidentessa Federazione IPASVI, che confermae riconosce il ruolo del Collegio, ora trasformato in Ordine, nella funzione di garante delle competenze dell'impegno deontologico dei professionisti a favore degli iscritti.
Una legge, attesa che accresce il valore professionale delle professioni sanitarie contribuendo a fornire un valido sostegno al diritto alla salute dei cittadini attraverso l'opera di professionisti preparati e qualificati.
Una legge importante, quindi, che pone un altro importante tassello nella costruzione di professioni sanitarie, non più ausiliarie, ma sicuramente all'altezza del fondamentale ruolo da esse svolto ed atteso nel sempre più complesso mondo della sanità.
La legge n. 43 non ha avuto una nascita facile, nonostante il voto finale pressoché unanime di tutti i deputati, con l'unica eccezione dell'astensione di una forza politica, d'accordo con il provvedimento ma contraria all'obbligatorietà di iscrizione per tutti all'Albo Professionale. Nascita non facile se si considera come più volte l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. -L'Antitrust- ha espresso un deciso parere contrario all'istituzione dei nuovi Ordini rispetto a quelli esistenti e chiedendo addirittura una profonda rivisitazione di questi. Tuttavia il diniego alla costituzione di nuovi ordini posto dall'Antitrust, anche sulla base di spinte provenienti in tal senso dall'Unione Europea, si ferma laddove l'istituzione di nuovi Ordini appaia come effettivamente necessaria, ritenendo tale necessità per quelle attività professionali per le quali siano in gioco interessi costituzionalmente garantisti come, ad esempio, il diritto alla salute dei cittadini.
La legge è entrata in vigore il 4 marzo 2006 e si compone in 7 articoli.
L'articolo 1 contiene le "definizioni" e precisa che sono "professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative e della prevenzione" quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del ministero della sanità del 29 marzo 2001, i cui professionisti svolgono attività di prevenzione, assistenza, cura, riabilitazione in forza di un titolo - la laurea - direttamente abilitante all'esercizio della professione.
L'iter formativo, secondo le disposizioni dello stesso articolo 2,potrà svolgersi, in tutto o in parte, presso aziende e strutture del servizio sanitario nazionale, compresi gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico individuati sulla base di appositi accordi tra le regioni e le università. Tuttavia, il personale del servizio sanitario militare, della Guardia di Finanza e della Polizia di stato avrà la possibilità di svolgere il percorso formativo presso strutture del proprio corpo di appartenenza.
Il 3º comma dell'articolo2 contiene una importante disposizione che è destinata non solo a mettere fine ad un lungo periodo d'incertezza legislativa e professionale, ma a contribuire a dare pari dignità deontologica a tutti professionisti.
L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante, salvaguardando il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della legge.
La norma, afferma, in sintesi che anche i pubblici dipendenti sono obbligati a iscriversi all'Albo professionale se sono in possesso del titolo universitario abilitante e la validità abilitante dei titoli conseguiti precedentemente alla presente normativa. Ergo, dal 4 marzo 2006 ogni professionista sarà tenuto a regolarizzare la propria posizione collegiale. Vale la pena sottolineare come tale disposizione permette anche di dare piena attuazione e costruzione ai contenuti della legge n.42/1999 che individua il Codice Deontologico come criterio guida in riferimento al campo di attività e di responsabilità dell'esercizio professionale.
L'articolo 3 istituisce gli Ordini e gli Albi delle professioni sanitarie e l'articolo 4 conferisce una delega al Governo, che deve provvedere a trasformare i Collegi esistenti in Ordini professionali e istituire i nuovi ordini per le professioni attualmente prive nell'arco di sei mesi.
Quindi, gli attuali Collegi provinciali IPASVI, istituiti nel lontano 1954 con la legge 1049, sono destinati, a evolvere in Ordini. E' prevista l'assegnazione della professione di assistente sanitario, ora ricompresa appunto all'interno dei collegi IPASVI, all'Ordine dei professionisti della prevenzione, che avranno un Ordine specifico con Albi separati.
L'articolo 4, inoltre, conferisce al Governo un'apposita delega , da esercitare entro sei mesi, affinché provveda, utilizzando lo strumento del decreto legislativo, ad istituire almeno un ordine professionale per ogni area di suddivisione delle professioni sanitarie (infermieristica, ostetrica, tecnico-sanitaria della riabilitazione e della prevenzione) con la possibilità di costruire un singolo Ordine, qualora la professione racchiuda almeno ventimila iscritti. Per le professioni già in possesso di un ordine (al momento Collegio) nulla cambierà.
I futuri Ordini, sulla base del numero dei professionisti iscritti, avranno un'articolazione a livello provinciale regionale o nazionale.
L'articolo 6 prevede l'istituzione della funzione di coordinamento per le professioni sanitarie, stabilendo i requisiti per assumere tali funzioni ovvero il master di primo livello in management oppure master per le funzioni di coordinamento dell'area di appartenenza unito all'esperienza triennale nel profilo di appartenenza.
L'articolo 6 suddivide i professionisti sanitari in quattro tipologie di figure: i professionisti laureati o in possesso di titolo equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n.42; i professionisti coordinatori, in possesso del relativo master di primo livello per le funzioni specialistiche ed infine i dirigenti, muniti di laurea specialistica e con almeno cinque anni di esperienza professionale.
L'articolo 7 stabilisce che alle professioni sanitarie indicate nel comma 1 dell'articolo 1 della legge in esame, riconosciute prima dell'entrata in vigore del provvedimento, si applicano le specifiche norme contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento.
Il provvedimento in esame, porta certamente a compimento quel percorso di riforma delle professioni sanitarieavviato con le leggi n.42 del 1999 e n.251 del 2000, creando le premesse di una ulteriore valorizzazione delle professioni sanitarie che svolgono un ruolo essenziale nel servizio sanitario nazionale nell'assistenza privata e nell'ambito dell'esercizio libero-professionale delle professioni medesime.


Funzioni di Coordinamento

Sempre il 1 Agosto è stato siglato l'accordo Stato-Regioni concernente " Accordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 1 febbraio 2006, n. 43 e dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute concernente l'istituzione della funzione di coordinamento per i profili delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 1 febbraio 2006, n. 43. Punto 15bisB - Repertorio Atti n. 169/CSR" di cui riportiamo il testo :
ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:
Art. 1
1. Ai fini dell'accesso alla funzione di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 2, è necessario essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6, commi 4 e 5, della legge 1 febbraio 2006, n. 43.
2. La durata minima del master di cui al citato articolo 6, comma 4, della legge 1 febbraio 2006, n. 43, è annuale. La formazione deve essere effettuata nelle Università e deve prevedere l'espletamento di un tirocinio formativo obbligatorio di almeno 500 ore, da espletarsi presso aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, enti classificati e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Art. 2
1. Al fine di istituire la funzione di coordinamento appare opportuno armonizzare la normativa contrattuale con le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge dell'1 febbraio 2006 n. 43. A tali fini Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con il presente accordo danno mandato al Comitato di Settore per l'inserimento, nell'ambito dell'atto di indirizzo per l'apertura delle trattative, dei principi previsti dal presente accordo e finalizzati alla modifica delle norme contrattuali che attualmente regolano il conferimento dell'incarico di coordinamento, con la previsione anche di una disciplina transitoria volta a salvaguardare i diritti quesiti.
2. In sede contrattuale saranno definite le modalità per il conferimento dell'incarico di coordinamento.
3. L'attuazione dei commi 1 e 2 non deve comportare effetti di maggiore onere sul livello di finanziamento del contratto collettivo nazionale di comparto quantificato secondo i criteri ed i parametri previsti per tutto il pubblico impiego.
Art. 3
1. Oltre che ai profili professionali infermieristici, è consentito l'accesso ai corsi di master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento anche al personale appartenente ai profili professionali di ostetrica, riabilitativi, tecnico-sanitari e della prevenzione.
2. A livello regionale saranno individuate idonee modalità per favorire la partecipazione ai master, di cui all'art. 6, comma 4, del personale già incaricato delle funzioni di coordinamento alla data del presente Accordo, ai sensi della vigente normativa contrattuale.
3. L'accesso e la partecipazione ai corsi di master di cui ai commi 1 e 2 devono comunque avvenire nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente in materia.
Art. 4
1. Sino all'entrata in vigore del C.C.N.L. di disciplina dei contenuti di cui al presente accordo, gli incarichi di coordinamento continuano ad essere conferiti secondo la vigente normativa contrattuale. In caso di parità di punteggio e/o di valutazione, nell'ambito della contrattazione aziendale sarà riconosciuto carattere preferenziale al possesso del master e del certificato di abilitazione alle funzioni direttive, di cui all'art. 6, commi 4 e 5 della citata legge n. 43/2006.
Art. 5
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della suddetta legge n. 43/2006 l'istituzione della funzione di coordinamento non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Contestualmente è fatto obbligo, per tutte le organizzazioni sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private, di sopprimere nelle piante organiche, relative ai profili professionali infermieristici, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitario e della prevenzione, un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.


Il Lavoro Femminile in Ospedale

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